Detrazione fiscale 50 per cento per investimenti in startup e PMI innovative

Il Decreto Rilancio ha previsto una detrazione fiscale 50 per cento per investitori in startup e PMI innovative a partire dal 19 luglio 2020.

L’articolo 38 del Decreto Rilancio, convertito poi in legge 77 del  18 luglio 2020 ha previsto nuove agevolazioni e incentivi dedicati alle startup ed alle PMI innovative.

Il decreto introduce infatti nuove agevolazioni fiscali agli investimenti in questa particolare tipologia di aziende, considerata strategica per lo sviluppo dell’economia nazionale.

È infatti prevista una nuova detrazione IRPEF sugli investimenti nel capitale di startup e PMI, maggiorata al 50% rispetto a quella già esistente del 30% (cui parzialmente si va ad affiancare), perciò fruibile solo da persone fisiche e non da aziende.

Gli investimenti che possono beneficiare della detrazione fiscale 50 per cento riguardano quelli effettuati dopo il 19 luglio 2020.

Restano invece esclusi dalle novità gli investimenti effettuati da società di capitali per i quali rimane quindi la deduzione fiscale di un importo pari al 30% dell’investimento.

Come funziona la detrazione fiscale 50 per cento per startup e pmi innovative

I commi 7 e 8 del Decreto Rilancio prevedono una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche di importo pari al 50% della somma investita dal contribuente (persona fisica o società di persone) nel capitale di startup o PMI innovative. In particolare, il comma 7 si applica agli investimenti in startup innovative oppure OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) “che investano prevalentemente in start-up innovative”, mentre il comma 8 si applica a PMI innovative o OICR a quest’ultime prevalentemente dedicate. Esiste un importo massimo di investimento cui è applicabile l’agevolazione:

  • per tutti gli investimenti in startup innovative (co. 7), il limite dell’investimento agevolabile è pari ad euro 100.000 per periodo d’imposta; per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione preesistente del 30% (art. 29 DL. 179/2012);
  • per tutti gli investimenti in PMI innovative (co. 8), il limite dell’investimento agevolabile è invece pari ad euro 300.000 per periodo d’imposta; per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione preesistente del 30% (art. 29 DL. 179/2012, richiamato dal comma 9 art. 4 DL 3/2015)

Durata dell’investimento

L’investimento va mantenuto per almeno tre anni. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’obbligo di restituire l’importo detratto oltre agli interessi legali, ma senza che siano previste sanzioni.

A chi spetta l’agevolazione, secondo il decreto Rilancio

La detrazione comma 7 è applicabile esclusivamente alle start-up e pmi innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.

Quali sono i termini temporali dell’investimento e il decreto attuativo

Come detto, l’incentivo riguarda gli investimenti dal 19 luglio 2020 in poi. Non c’è una data di termine. Si attende tuttavia un decreto attuativo che spieghi come usufruire delle agevolazioni.

Per quanto riguarda gli investitori di Smiling, rientrano quindi tra coloro che possono beneficiare della detrazione fiscale 50 per cento. Qui i dettagli relativi alla storia della nostra PMI Innovativa e delle nostre proposte di investimento che prevedono – oltre alla detrazione fiscale di cui sopra – anche un rendimento fisso.